COME TRASPORTARE LE BICI IN AUTO.

29/07/2020
Postato da: admin

COME TRASPORTARE LE BICI IN AUTO.

Che si scelga un luogo di mare, di montagna o anche una città d’arte o di altro interesse, sono sempre più le persone – specie se con famiglia a seguito – che si muniscono di un mezzo alternativo per la mobilità sul posto.

In varie città o località turistiche è possibile usufruire dei servizi di sharing sia per mezzi a quattro che a due ruote, ma non sempre i luoghi di vacanza sono attrezzati in questo senso.

Le alternative sono varie: dai monopattini elettrici alle monowheel, passando per motorini, biciclette e segway. In ogni caso, in molti scelgono di portare con se la propria bicicletta: mezzo fedele e sempre pronto per percorrere brevi e medi tragitti con la massima comodità, senza essere ostacolati dal traffico o impazzire nella ricerca di un parcheggio… adatte a qualsiasi manto stradale, specialmente se equipaggiate anche per lo sterrato.

 

IL MODO GIUSTO PER TRASPORTARE LE BICI IN AUTO.

In molti pensano sia necessario dichiarare presso la Motorizzazione l’applicazione di eventuali supporti per poter trasportare una o più velocipedi con la la propria auto: non è così, ma ci sono comunque delle regole da rispettare che – se non rispettate – possono essere sanzionate in base alle norme del codice stradale.

Non modificando le caratteristiche tecniche dell’auto, infatti, portabici, portasci e portabagagli in genere non comportano aggiornamento della carta di circolazione e quindi la comunicazione diretta o indiretta alla Motorizzazione Civile.

 

LE REGOLE.

Innanzitutto, qualsiasi supporto applicato sul veicolo non deve in alcun modo ostacolare (neanche parzialmente) la visibilità della targa e dei vari segnalatori luminosi (stop, frecce e fanalini posteriori).

Qualsiasi elemento aggiunto deve essere saldamente fissato alla carrozzeria e non sporgere lateralmente oltre la sagoma dell’automobile così da non essere d’intralcio o potenzialmente pericoloso per pedoni, ciclisti, motociclisti e gli altri utenti della strada. Il carico (le bici) possono invece sporgere per un massimo di 30 cm dalla parte esterna dei fanalini posteriori.

Pannello per carichi sporgenti con relative misure a norma del Cds.

Il supporto non deve mai sporgere dal lato anteriore, mentre è ammessa una sporgenza longitudinale posteriore entro il 30% rispetto alla lunghezza del mezzo di trasporto. In ogni caso questa “eccedenza” va appositamente segnalata con un cartello quadrato a strisce diagonali bianche e rosse o in materiale riflettente. Obbligo allargato anche ai lati se l’oggetto trasportato dovesse ricoprire l’intera larghezza del veicolo motrice.

Non sono ammesse targhe ripetitrici, applicabili solo ai carrelli appendice e ai carrelli immatricolati prima del 20 febbraio 2013. Se però l’accessorio adibito al trasporto delle bici è applicabile al gancio traino e ed è dotato di portatarga illuminato, si può applicare direttamente su di esso la targa posteriore dell’auto.

Anche se non dovrebbero esserci problemi nel caso di trasporto bici, è bene ricordare i limiti di massa che variano da veicolo a veicolo e sono indicati sulla carta di circolazione (con una tolleranza fissata al 5%). Ovviamente, il peso delle biciclette non dovrà mai superare quello indicato sul supporto o sul traino adibito al trasporto.

Ultima limitazione, l’altezza: massimo 4 metri dal suolo compreso il veicolo portante.

 

LE SANZIONI.

In realtà, non esiste una norma specifica che sanzioni l’uso scorretto o non sicuro di un portabici, ma sono applicabili diversi punti del codice di sicurezza stradale. Tra questi vale la pena ricordare l’articolo numero 167 Cds che prevede 87 euro di multa (60,90 se pagata entro 5 giorni) e la decurtazione di 3 punti patente nel caso un carico mal sistemato dovesse impedire la corretta visibilità della targa.

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